di Avv. Marco Barone
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva costituisce chiara espressione di discrezionalità tecnica
Ultimamente si stanno registrando dei pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa in merito ai contenziosi sorti sulla bocciatura dello studente, non favorevoli nei confronti delle famiglie ricorrenti.
E’ presto dire se ciò possa essere inteso come un cambio di rotta rispetto al passato, dove i ricorsi venivano accolti con maggior facilità, ma sicuramente di ciò se ne deve tenere conto.
Fatto
Il ricorrente, che ha recentemente conseguito la maggiore età, espone di avere frequentato, nel corso dell’anno scolastico 2017-2018, la quarta classe, presso-OMISSIS-. Segnalava, in proposito, di essere affetto da disturbi specifici dell’apprendimento, con dislessia, discalculia, disgrafia ed affaticabilità alla lettura, e precisa inoltre che, in ragione della propria particolare condizione, avrebbe ricevuto un piano didattico personalizzato (PDP), appositamente predisposto dall’Istituto.
Evidenziava, infine, di avere appreso di non essere stato ammesso alla classe successiva (la quinta), e che tale decisione sfavorevole sarebbe stata assunta, sulla base dei risultati insufficienti conseguiti alcune materie di studio.
Le contestazioni dello studente
2. Egli, contestando il giudizio negativo emesso nei propri confronti, propone i seguenti motivi:
– I. – Illegittimità per violazione di legge (con riguardo alla L. 170/2010 ed al D.M. 5669/2011ed alla L. 241/90) ed eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità, di buon andamento nonché per ingiustizia manifesta e per difetto di istruttoria; l’Istituto non avrebbe attuato nel concreto gli interventi pedagogici e didattici, la cui pianificazione (innanzitutto attraverso il PDP) si era resa necessaria per compensare la grave condizione di iniziale svantaggio riscontrata a carico dello studente, consentendogli così di raggiungere, mediante la somministrazione di misure effettive, il successo formativo auspicato; tutto ciò si sarebbe tradotto in una sostanziale elusione del piano didattico personalizzato, della cui mancata attuazione si sarebbe dovuto tenere conto in sede di formulazione del giudizio finale; tale giudizio si rivelerebbe quindi viziato proprio perché, nel valutare negativamente i risultati raggiunti, non si è considerata né la posizione, chiaramente disagevole, da cui ha preso avvio il percorso didattico del ricorrente, né la mancata introduzione di idonei correttivi, tesi ad attenuarne le difficoltà di apprendimento, peraltro note all’Amministrazione;
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